PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO: IL CONTROVALORE DELL’ATTO DISPOSITIVO DI BENE GRAVATO

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Con la recentissima ordinanza del 14 Febbraio 2023, la Corte di Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto:

al fine dell’accertamento del requisito di ammissibilità che al creditore ipotecario  sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, di cui all’art. 7, comma 1, secondo periodo, della L. n. 3 del 2012, il confronto tra quanto offerto al creditore ipotecario con la proposta d’accordo e quanto da lui  realizzabile in caso di liquidazione deve essere svolto tenendo conto anche del valore dei diritti che, seppure alienati dal debitore, potrebbero ancora essere aggrediti dal creditore ipotecario per soddisfare il suo credito, il quale perderebbe invece tale potere in caso di omologazione dell’accordo.

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IL CASO

Nel caso di specie, la Suprema Corte si è espressa avverso il ricorso proposto da un garante di una società commerciale il quale, prima e fuori dell’accordo di ristrutturazione dei debiti proposto ai propri creditori, ha donato a terzi la nuda proprietà di un immobile gravato da ipoteca facendone si menzione nel piano ma offrendo al creditore ipotecario il sol controvalore del diritto ancora di titolarità invocando l’effetto estintivo dell’intera obbligazione.

La Cassazione conferma quindi che la denuncia ai creditori dell’atto dispositivo compiuto ante procedura esclude la ricorrenza dell’atto in frode ai creditori ma non garantisce al ricorrente il diritto di opporre ai creditori l’atto compiuto beneficiandone degli effetti.

Il principio pronunciato in applicazione dell’art. 7 comma 1 della Legge n. 3/2012 con espresso riferimento ad un credito ipotecario è destinato a trovare applicazione anche con il Codice della Crisi vigente e con riferimento a tutti i crediti che godono di preferenza.

Il vigente Codice, infatti, ripropone una disciplina in tutto e per tutto simile a quella prevista dalla L. n. /2012 in ordine al trattamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca i quali potranno essere soddisfatti in misura non integrale purchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione.

In pratica lo Stralcio proposto ai Creditori in sede di Piano
dovrà tener conto del valore dei beni oggetto degli atti dispositivi compiuti dal debitore nei termini, limiti e modi in cui siano ancora aggredibili da parte di quanti, su quei beni, avrebbero potuto accampare diritti di prelazione, pegno o ipoteca.
A questo punto non si può neppure escludere che il principio, espresso con riferimento ad una procedura di ristrutturazione del debito, possa trovare applicazione anche con riferimento alle procedura di liquidazione controllata con conseguente legittimazione del liquidatore a proporre azioni revocatorie per attrarre a procedura risorse altrimenti andate perse.
A nostro sommesso avviso

il principio è degno di rispetto e condivisione.
Non abbiamo mai avuto timore di affermare che la decisione di intraprendere una procedura di sovraindebitamento non è acquistare “un biglietto vincente di una lotteria che azzera come per incanto i debiti in danno dei propri creditori” come forse ha fatto illudere il proclama di “Legge anti-suicidi” che ha accompagnato il varo della L. n. 3/2012 e che peraltro, ma pochi vi hanno fatto caso, si riferiva alle norme dettate in tema di usura piuttosto che alle norme in tema di sovraindebitamento.
La procedura di sovraindebitamento, in costanza di Legge n. 3/2012 come oggi in costanza di Codice della Crisi e dell’Insolvenza, è quella che è: una procedura concorsuale grazie alla quale il debitore, con i sacrifici del caso, può rientrare dei propri debiti in modo razionale e sostenibile attraverso la valorizzazione del proprio patrimonio e nel rispetto dei principi generali che presidiano la responsabilità patrimoniale nel rispetto dei diritti dei creditori
Il tentativo di strumentalizzare la norma e piegarla a scopi diversi altro non sarebbe che un sotterfugio destinato con ogni probabilità a fallire con spiacevoli conseguenze che, nella migliore delle ipotesi, si concretizzeranno in un aggravamento generale del debito in ragione dell’addebito dei costi di procedura.

(Avv. Emanuele Daddario)

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